Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 agosto 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 22 settembre 2013
[A] Sulla possibilità o meno che il Comune, avendo riscontrato in via definitiva, palesandola all’esterno, la legittimità dell’intervento proposto alla stregua degli strumenti e delle norme urbanistiche vigenti, possa già avere espresso, indipendentemente dal ritiro del documento formale, una espressa volontà di rilascio del richiesto titolo abilitativo perfetto e definito. [B] L'effetto immediato dell'annullamento di uno strumento urbanistico consiste nel dovere dell'Amministrazione di riesercitare la propria potestà di pianificazione del territorio. [C] Non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), né a quella di valutazione di incidenza, uno strumento pianificatorio le cui previsioni non si discostano in maniera sostanziale da quelle già fatte oggetto di tale indagine. [D] La valutazione ambientale strategica va distinta dalla valutazione di incidenza, prevista dal D.P.R. n. 357/1997 nel sistema previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008. [E] La mera adozione del piano regolatore, non ancora approvato, determina la facoltà, ma non anche l'onere di impugnazione. [F] Se è prevista un'autorizzazione alla realizzazione di un intervento in più fasi, è necessaria una seconda VIA se nel corso della seconda fase (e quindi per esempio in sede di definitivo o di variante) il progetto può avere mostrato un nuovo impatto ambientale importante
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